Art. 5.
1. Gli interventi di cui all'articolo 4 sono illustrati in un programma, approvato dal Ministro dell'interno, di concerto
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con i Ministri della giustizia della solidarietà sociale, per la realizzazione del quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 200 milioni di euro per l'anno 2008 e di 500 milioni di euro per l'anno 2009.